§ 10.8.10 - L. 30 luglio 2002, n. 174.
Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.8 onlus
Data:30/07/2002
Numero:174


Sommario
Art. 1.  Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano.
Art. 2.  Completamento della diga foranea di Molfetta.
Art. 3.  Realizzazione del "Museo della Memoria" in Bologna.
Art. 4.  Prevenzione del fenomeno del randagismo.


§ 10.8.10 - L. 30 luglio 2002, n. 174.

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi.

(G.U. 8 agosto 2002, n. 185).

 

Art. 1. Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano.

     1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

     2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 2. Completamento della diga foranea di Molfetta.

     1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.

     2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 3. Realizzazione del "Museo della Memoria" in Bologna.

     1. Al comune di Bologna è assegnata la somma di 500.000 euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del "Museo della Memoria".

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

     Art. 4. Prevenzione del fenomeno del randagismo.

     1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002.

     2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.

     3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.