§ 10.8.1 - Legge 26 ottobre 1952, n. 1785.
Istituzione del "Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta".


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.8 onlus
Data:26/10/1952
Numero:1785


Sommario
Art. 1.      E' istituito il "Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta"
Art. 2.      Le infermiere volontarie sono reclutate fra le infermiere munite di diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato
Art. 3.      Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito
Art. 4.      Alle infermiere volontarie le quali riportino in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermità o subiscano aggravamento di esse, nonchè alle [...]


§ 10.8.1 - Legge 26 ottobre 1952, n. 1785. [1]

Istituzione del "Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta".

(G.U. 4 dicembre 1952, n. 281)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito il "Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta".

     Compito del Corpo è quello di assicurare, in pace ed in guerra, il funzionamento dei servizi prestati dalla Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.

 

          Art. 2.

     Le infermiere volontarie sono reclutate fra le infermiere munite di diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato.

 

          Art. 3.

     Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.

 

          Art. 4.

     Alle infermiere volontarie le quali riportino in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermità o subiscano aggravamento di esse, nonchè alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità derivi la morte, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. Ai soli fini di tale applicazione le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.