§ 10.7.9 - Legge 24 dicembre 1974, n. 695.
Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.7 obiezione di coscienza
Data:24/12/1974
Numero:695


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:


§ 10.7.9 - Legge 24 dicembre 1974, n. 695. [1]

Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

(G.U. 31 dicembre 1974, n. 340)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

     "I giovani indicati nel primo comma dell'art. 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

     Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi".

 

          Art. 2.

     L'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

     Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1.

     L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

     L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

     L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.

     Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'art. 4.

     L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.