§ 10.6.2a - Legge 31 gennaio 1955, n. 17.
Modifica dell'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al Fondo nazionale di soccorso invernale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:31/01/1955
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 10.6.2a - Legge 31 gennaio 1955, n. 17.

Modifica dell'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al Fondo nazionale di soccorso invernale.

(G.U. 4 febbraio 1955, n. 28).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

     "A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del due per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.