§ 10.6.13 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1065.
Miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:07/05/1948
Numero:1065

§ 10.6.13 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1065. [1]

Miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali.

(G.U. 14 agosto 1948, n. 188).

 

 

Art. 1.

     La carriera del personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali si svolge in conformità della tabella A annessa al presente decreto.

 

Art. 2.

     Al grado di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame, cui possono partecipare i funzionari del ruolo educativo con almeno undici anni di servizio prestato nel ruolo medesimo.

     Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

     a) servizio effettivamente prestato dal concorrente negli istituti di educazione e d'istruzione governativa;

     b) titoli di studio e di cultura.

     A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione.

     Ai gradi di rettore di 2ª e 1ª classe accedono rispettivamente, per promozione per merito comparativo, i vice rettori e i rettori di 2ª classe aventi almeno tre anni di anzianità nel rispettivo grado.

 

Art. 3.

     In conseguenza di quanto disposto nei precedenti articoli, i ruoli organici del personale direttivo, educativo e di economato di cui alla tabella G annessa al regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella A, annessa al presente decreto, e vistata dai Ministri proponenti.

 

Art. 4.

     Nella prima applicazione del presente decreto, gli attuali rettori di 1ª classe saranno inquadrati nel grado 6°, i rettori di 2ª classe nel grado 7° col massimo dello stipendio, vice rettori nel grado 7°, conservando tutti l'ordine di ruolo.

     Gli attuali istitutori saranno inquadrati nel grado che ad essi compete in conformità della tabella A annessa al presente decreto e in base alla loro anzianità di servizio.

     Gli attuali economi, in base alla loro anzianità di ruolo, saranno inquadrati nei gradi 8° e 9°.

     Le promozioni ai posti non coperti nei gradi di vice rettore e di economo di 2ª classe saranno conferite col criterio del merito comparativo, rispettivamente agli istitutori di 1ª classe (grado 8°) ed ai vice economi di 1ª classe (grado 10°) purché questi ultimi abbiano l'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione al grado 9°, ridotta di un anno e mezzo.

 

Art. 5.

     Restano ferme, per quanto riguarda il titolo di studio richiesto per le promozione a vice rettore e a rettore di 2ª classe, le disposizioni di cui al regio decreto 13 luglio 1933, n. 1000.

 

Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabelle

 

(Omissis)


[1] Ratificato dall' art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.