§ 10.5.86 - L. 3 agosto 1998, n. 282.
Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:03/08/1998
Numero:282


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1998 è attribuito all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, un contributo annuo di lire 4.250 milioni.
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.700 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 10.5.86 - L. 3 agosto 1998, n. 282.

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre.

(G.U. 14 agosto 1998, n. 189).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1998 è attribuito all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, un contributo annuo di lire 4.250 milioni.

     2. A decorrere dal 1998 è attribuito al Centro internazionale del libro parlato di Feltre un contributo annuo di lire 450 milioni.

     3. L'attività del Centro nazionale del libro parlato rimane sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     4. L'attività del Centro internazionale del libro parlato di Feltre è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.700 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.