§ 10.5.74 - L. 29 gennaio 1994, n. 94.
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:29/01/1994
Numero:94


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento [...]


§ 10.5.74 - L. 29 gennaio 1994, n. 94.

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

(G.U. 8 febbraio 1994, n. 31).

 

Art. 1. [1]

     1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.

     2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

     3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.