§ 10.5.67 - L. 31 dicembre 1991, n. 437.
Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:31/12/1991
Numero:437


Sommario
Art. 1.      1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in [...]
Art. 2.      1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'art. 1 si applica anche alle situazioni pregresse purché gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, [...]


§ 10.5.67 - L. 31 dicembre 1991, n. 437. [1]

Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

(G.U. 23 gennaio 1992, n. 18).

 

Art. 1.

     1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.

     2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche [2].

 

     Art. 2.

     1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'art. 1 si applica anche alle situazioni pregresse purché gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per gli anni 1992-1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.