§ 10.5.33 - L. 28 marzo 1968, n. 406.
Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:28/03/1968
Numero:406


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1° gennaio 1968 sono titolari della pensione non riversibile, l'indennità di accompagnamento decorre da tale data.
Art. 3.      L'indennità di accompagnamento è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Art. 4.      All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...]


§ 10.5.33 - L. 28 marzo 1968, n. 406.

Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.

(G.U. 17 aprile 1968, n. 98).

 

Art. 1. [1]

     Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non riversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

 

     Art. 2.

     Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1° gennaio 1968 sono titolari della pensione non riversibile, l'indennità di accompagnamento decorre da tale data.

     La stessa decorrenza è stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non riversibile dopo il 1° gennaio 1968 con effetto da data anteriore.

     In tutti gli altri casi, l'indennità di accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non riversibile, a norma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

 

     Art. 3.

     L'indennità di accompagnamento è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

     A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge ed il relativo importo.

     Per le concessioni disposte, l'opera ha facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità.

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 marzo 1993, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni 18 assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.