§ 10.5.28 - L. 26 maggio 1965, n. 589.
Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:26/05/1965
Numero:589


Sommario
Art. 1.      L'Unione italiana ciechi ha facoltà di imporre ai minorati della vista residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera [...]
Art. 2.      La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.


§ 10.5.28 - L. 26 maggio 1965, n. 589.

Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi.

(G.U. 9 giugno 1965, n. 142).

 

Art. 1.

     L'Unione italiana ciechi ha facoltà di imporre ai minorati della vista residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.

 

     Art. 2.

     La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.

     Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.