§ 10.5.17 - L. 18 marzo 1958, n. 257.
Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:18/03/1958
Numero:257


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti è aumentato di lire [...]
Art. 2.      Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, semprechè detti [...]
Art. 3.      Alla copertura del maggior onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto [...]


§ 10.5.17 - L. 18 marzo 1958, n. 257. [1]

Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico.

(G.U. 8 aprile 1958, n. 84).

 

Art. 1.

     Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti è aumentato di lire 70 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

 

     Art. 2.

     Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.

 

     Art. 3.

     Alla copertura del maggior onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 288 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.