§ 10.5.11 - L. 28 dicembre 1950, n. 1116.
Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:28/12/1950
Numero:1116


Sommario
Art. unico.      Il limite massimo di età di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'art. 69, secondo comma, lettere c) e d) e terzo comma del regio [...]


§ 10.5.11 - L. 28 dicembre 1950, n. 1116.

Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati.

(G.U. 30 gennaio 1951, n. 24).

 

Art. unico.

     Il limite massimo di età di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'art. 69, secondo comma, lettere c) e d) e terzo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la tubercolosi, è elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per le persone a carico degli assicurati impiegati.

     Il limite di età di 17 anni di cui al precedente comma è elevato a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti religiosi e non attenda, comunque a proficuo lavoro.

     Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori, e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 26° anno di età, sempreché esse risultino a carico del lavoratore assicurato.

     Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in località diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza.