§ 10.3.128 - D.L. 2 ottobre 2003, n. 272 .
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:02/10/2003
Numero:272


Sommario
Art. 1.  Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
Art. 2.  Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 10.3.128 - D.L. 2 ottobre 2003, n. 272 [1] .

Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

(G.U. 3 ottobre 2003, n. 230)

 

     Art. 1. Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

     1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.

     1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004. [2]

     2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

 

          Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 336.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione.