§ 10.3.60 - D.P.R. 19 giugno 1997, n. 247.
Regolamento recante modificazioni alla normativa sulla semplificazione delle autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento all'estero di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:19/06/1997
Numero:247


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, di seguito denominato "decreto", ed il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con [...]
Art. 2.      1. Nel titolo del decreto le parole: "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in Paesi non aderenti all'Unione europea"
Art. 3.      1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto le parole: "di lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "o al trasferimento [...]
Art. 4.      1. Nell'articolo 2, comma 1, primo e terzo periodo, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", [...]
Art. 5.      1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto le parole: "ed economiche" sono soppresse
Art. 6.      1. L'articolo 5 del decreto è sostituito dal seguente


§ 10.3.60 - D.P.R. 19 giugno 1997, n. 247.

Regolamento recante modificazioni alla normativa sulla semplificazione delle autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani.

(G.U. 30 luglio 1997, n. 176)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, di seguito denominato "decreto", ed il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, di seguito denominata "legge", sono modificati secondo quanto disposto dai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     1. Nel titolo del decreto le parole: "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in Paesi non aderenti all'Unione europea".

 

          Art. 3.

     1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto le parole: "di lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "o al trasferimento in Paesi non facenti parte dell'Unione europea di lavoratori italiani.".

 

          Art. 4.

     1. Nell'articolo 2, comma 1, primo e terzo periodo, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", divisione competente della Direzione generale per l'impiego".

 

          Art. 5.

     1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto le parole: "ed economiche" sono soppresse.

     2. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto le parole: ", entro il termine di trenta giorni,", sono sostituite dalle seguenti: ", entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della copia dell'istanza di cui all'articolo 2 da parte del competente ufficio della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.".

     3. Alla fine dell'articolo 4 del decreto è inserito il seguente comma:

     "3-bis. Ove nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni di cui al comma 3 non sia pervenuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il prescritto parere del Ministero degli affari esteri, detto parere si ha come acquisito favorevole all'espatrio ed i termini istruttori, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inizieranno a decorrere dall'ultimo dei quarantacinque giorni prima richiamati.".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 5 del decreto è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 ( Rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di settantacinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta della società, se presentata in Italia, e di novanta giorni, se presentata all'estero.

     2. Ove si renda necessaria una modifica o un'integrazione della documentazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni, al richiedente, indicando le modifiche o le integrazioni. In tale caso, i termini di cui al comma 1 decorrono, una sola volta, dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, dell'istanza regolarizzata o completata.

     3. Nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 3, i termini di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data del ricevimento del parere del Ministero degli affari esteri da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego.

     4. Decorsi i termini di cui al comma 1, ovvero quelli di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende concessa.".