§ 10.3.40 - Legge 16 agosto 1986, n. 530.
Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:16/08/1986
Numero:530


Sommario
Art. 1.      1. Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana verranno indette, per una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre 1986, dal capo dell'ufficio [...]
Art. 2.      1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, si applica nei Paesi in cui risiedano almeno tremila cittadini italiani, anche in assenza di uffici consolari di prima categoria
Art. 3.      1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti all'estero da oltre dieci mesi che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 4.      1. Negli elenchi degli elettori sono iscritti i nominativi dei cittadini italiani che prima del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni si presentino agli [...]
Art. 5.      1. Sono eleggibili i cittadini italiani candidati in una delle liste presentate, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo
Art. 6.      1. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il [...]
Art. 7.      1. Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all'art. 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana [...]
Art. 8.      1. I numeri 5) e 6) del primo comma dell'art. 9 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del [...]
Art. 9.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 10.3.40 - Legge 16 agosto 1986, n. 530.

Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.

(G.U. 29 agosto 1986, n. 200)

 

 

     Art. 1.

     1. Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana verranno indette, per una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre 1986, dal capo dell'ufficio consolare con decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.

     2. Per le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana si applicano le disposizioni della legge 8 maggio 1985, n. 205, e delle sue norme regolamentari di esecuzione, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, come modificate dai successivi articoli della presente legge.

 

          Art. 2.

     1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, si applica nei Paesi in cui risiedano almeno tremila cittadini italiani, anche in assenza di uffici consolari di prima categoria.

     2. In tali Paesi le funzioni assegnate ai predetti uffici dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, e dalle sue norme regolamentari di esecuzione, vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.

     3. Ai fini di cui al comma 1, il capo di ciascuna missione diplomatica presso gli Stati nei quali non esistano uffici consolari di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza della collettività italiana residente nel rispettivo Paese di accreditamento alla data del 31 dicembre 1985.

 

          Art. 3.

     1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti all'estero da oltre dieci mesi che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

     2. Hanno, altresì, diritto al voto i cittadini italiani che svolgano attività di lavoro dipendente od autonomo, che risiedano all'estero alla data di svolgimento delle elezioni e vi abbiano risieduto nell'anno precedente per almeno sei mesi, sempre che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

     3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere comprovati dagli interessati o a mezzo di documentazione idonea, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 4.

     1. Negli elenchi degli elettori sono iscritti i nominativi dei cittadini italiani che prima del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni si presentino agli uffici o cancellerie consolari, dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

     2. Negli stessi elenchi sono iscritti in via provvisoria:

     a) i cittadini risultanti da schedari o registri esistenti presso ciascun ufficio o cancelleria consolare e, nelle sedi site sul territorio di Paesi della CEE, dagli elenchi istituiti per le elezioni al Parlamento europeo;

     b) i cittadini che abbiano fatto pervenire all'ufficio o cancelleria consolare competente, anche per posta, domanda di iscrizione prima del trentesimo giorno precedente alla data delle elezioni.

     3. I cittadini contemplati alle lettere a) e b) del comma 2 sono ammessi all'esercizio del diritto di voto qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, mediante presentazione, presso l'ufficio o la cancelleria consolare, di documentazione idonea o della dichiarazione sostitutiva.

     4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, il possesso dei requisiti può essere dimostrato, nei locali del seggio, il giorno della votazione, al presidente del seggio, eventualmente assistito da un impiegato dell'ufficio o della cancelleria consolare all'uopo delegato.

     5. Sono inoltre ammessi all'esercizio del diritto di voto, in un seggio della circoscrizione dell'ufficio o cancelleria consolare, i cittadini non iscritti negli elenchi degli elettori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, purché dimostrino, con le modalità indicate nel comma 4, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Di tali cittadini il presidente del seggio prende nota ai fini della loro successiva iscrizione negli elenchi degli elettori a cura degli uffici o cancellerie consolari.

 

          Art. 5.

     1. Sono eleggibili i cittadini italiani candidati in una delle liste presentate, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.

     2. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.

 

          Art. 6.

     1. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i predetti candidati.

     2. L'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

 

          Art. 7.

     1. Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all'art. 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana anche prescindendo dai termini stabiliti in detto articolo, al fine di consentire ai comitati stessi di esprimere i pareri sulle richieste presentate nel corso dell'anno, per contributi da erogarsi, nell'esercizio finanziario 1988, a favore di sodalizi, associazioni e comitati, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 205 del 1985.

 

          Art. 8.

     1. I numeri 5) e 6) del primo comma dell'art. 9 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, sono sostituiti dai seguenti:

     "5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'età necessaria per l'elettorato passivo;

     6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5) la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere".

     2. L'art. 31 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dal seguente:

     "Art. 31 (Comitati consolari di assistenza). - All'atto del loro insediamento i comitati dell'emigrazione italiana assumono i compiti di coordinamento degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai comitati istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Entro i successivi sei mesi, l'organizzazione dell'assistenza nell'ambito della circoscrizione consolare viene programmata ai sensi dell'art. 3 della legge".

 

          Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

(Omissis)