§ 10.3.32 - Legge 26 luglio 1974, n. 363.
Convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:26/07/1974
Numero:363


Sommario
Art. 1.  Scopi della Conferenza
Art. 2.  Comitato di presidenza
Art. 3.  Comitato organizzatore
Art. 4.  Composizione della Conferenza
Art. 5.  Giunta tecnica
Art. 6.  Segretariato della Conferenza
Art. 7.  Segretario generale della Conferenza
Art. 8.  Contributo straordinario
Art. 9.  Copertura della spesa
Art. 10.  Proroga del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero


§ 10.3.32 - Legge 26 luglio 1974, n. 363.

Convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

(G.U. 22 agosto 1974, n. 219)

 

 

     Art. 1. Scopi della Conferenza

     Per approfondire e ridefinire le linee di una politica per l'emigrazione è indetta entro il 1974 la Conferenza nazionale dell'emigrazione con il compito di svolgere, alla luce degli studi, delle esperienze acquisite e delle proposte delle parti sociali interessate, una ampia analisi del fenomeno migratorio con particolare riguardo alle cause e conseguenze dell'emigrazione forzata ed al loro superamento, alla situazione occupazionale su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale, alla tutela dei diritti civili e politici, alla sicurezza sociale, alla scuola e alla cultura, alla formazione professionale, alla impostazione di un'organica politica dei rientri nel quadro della programmazione economica, agli organismi di partecipazione e di rappresentanza dei lavoratori migranti.

     La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro presso il quale viene altresì istituito il segretariato generale della Conferenza stessa.

 

          Art. 2. Comitato di presidenza

     La Conferenza sarà presieduta dal Ministro per gli affari esteri (o dal Sottosegretario di stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione) assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (o da un vice presidente da lui delegato), dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il bilancio e la programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle regioni o da sottosegretari da loro delegati.

     I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nei sottocomitati in cui la Conferenza potrà articolarsi, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un membro del comitato di presidenza.

 

          Art. 3. Comitato organizzatore

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione e composto da:

     a) quattro membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle due Assemblee;

     b) due membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designati dal presidente di detto Consiglio;

     c) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, nonchè un rappresentante per ciascuno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni designati dai rispettivi Ministri;

     d) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

     e) otto membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero scelti dal Ministro per gli affari esteri;

     f) tre rappresentanti, designati dai presidenti delle rispettive giunte regionali, delle regioni maggiormente interessate al fenomeno migratorio, allo scopo indicate dal Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni, sentiti tutti i presidenti regionali;

     g) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dalle più importanti associazioni operanti nel settore dell'emigrazione, su richiesta del Ministro per gli affari esteri;

     h) sette esperti in materia di emigrazione designati da partiti, enti ed organismi politici, su richiesta del Ministro per gli affari esteri;

     i) quattro esperti in scienze economiche, demografiche e sociali scelti dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     l) il segretario generale della Conferenza, di cui al seguente articolo 7, che assolve anche le funzioni di segretario del comitato organizzatore, coadiuvato dall'ufficio di segreteria, previsto al successivo articolo 6.

     Il comitato organizzatore propone le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare formula proposte in ordine agli inviti da diramare, ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori.

     Il comitato delibera altresì sugli argomenti ad esso sottoposti dal comitato di presidenza ai fini di assicurare il migliore svolgimento dei lavori.

     Il comitato organizzatore può istituire tra i suoi membri un comitato ristretto che avrà il compito di affiancare il presidente nell'attuazione delle decisioni adottate.

 

          Art. 4. Composizione della Conferenza

     La Conferenza sarà costituita dagli organi avanti indicati e dalle personalità che saranno chiamate a parteciparvi secondo le deliberazioni che, sentite le proposte del comitato organizzatore, saranno adottate dal comitato di presidenza.

     Saranno in particolare invitati a partecipare membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rappresentanti dei Ministeri, delle regioni, degli altri enti ed organismi pubblici direttamente interessati ai problemi dell'emigrazione, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei comitati d'intesa e delle associazioni degli emigrati, delle organizzazioni dei datori di lavoro, i membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero, nonchè esperti di chiara fama in economia, demografia e sociologia.

 

          Art. 5. Giunta tecnica

     In seno al comitato organizzatore è costituita, con decreto del Ministro per gli affari esteri, una giunta tecnica, presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato per gli affari sociali e per l'emigrazione e composta da:

     a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

     b) un rappresentante del CNEL;

     c) uno dei rappresentanti delle regioni;

     d) uno dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

     e) un rappresentante delle associazioni degli emigrati.

     I membri di cui alle lettere c), d) e e) sono designati dai membri del comitato organizzatore della medesima categoria, che decidono a maggioranza.

     Le funzioni di segretario della giunta tecnica sono assicurate dal segretario della Conferenza.

     La giunta tecnica in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo, precisando i criteri di utilizzazione del personale addetto alla Conferenza ed i relativi compensi, impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

 

          Art. 6. Segretariato della Conferenza

     Presso il CNEL è istituito il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

     Il segretariato è diretto dal segretario generale di cui al successivo articolo 7 ed è costituito da dipendenti del CNEL, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera c) dell'articolo 3, e, ove occorra, da non più di cinque esperti e cinque collaboratori a livello ausiliario od esecutivo estranei all'amministrazione assunti con incarichi temporanei. In tale ultimo caso il relativo provvedimento - disposto dal segretario generale, sentita la giunta tecnica - determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

 

          Art. 7. Segretario generale della Conferenza

     Il segretario generale della Conferenza, designato dal presidente del CNEL d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e della giunta tecnica, assume gli impegni di spesa occorrenti per la organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti.

 

          Art. 8. Contributo straordinario

     Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza, è stanziato un contributo straordinario di L. 560.000.000 da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del CNEL per l'esercizio finanziario 1974.

     La gestione del contributo suindicato è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, che regola l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza e di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge.

 

          Art. 9. Copertura della spesa

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Proroga del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero

     In deroga all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1221, il mandato triennale dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero viene prorogato di un anno. In relazione al contributo che detto Comitato consultivo è chiamato a dare ai lavori preparatori della Conferenza, il Ministro per gli affari esteri designerà, su richiesta delle associazioni maggiormente rappresentative, dodici nuovi componenti del Comitato stesso, provenienti dalle aree geografiche dove maggiore è la consistenza delle collettività dei lavoratori italiani.