§ 10.2.b - Legge 8 giugno 1942, n. 826.
Nuove norme per l'assistenza agli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:08/06/1942
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Gli art. 1, 6 e 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VI, n. 2838, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Il governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del regio decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre [...]


§ 10.2.b - Legge 8 giugno 1942, n. 826.

Nuove norme per l'assistenza agli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

(G.U. 1 agosto 1942, n. 180).

 

 

     Art. 1.

     Gli art. 1, 6 e 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VI, n. 2838, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1. - In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, alla amministrazione provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o mercé il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno.

     "Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di recezione, in numero corrispondente ai bisogni di temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

     "Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi, l'amministrazione provinciale sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

     "Art. 1 bis. - E' data facoltà alla amministrazione provinciale di affidare detto servizio alla federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, mediante convenzione da sottoporsi all'approvazione del ministro per l'interno.

     "Il trasferimento del servizio stesso può anche essere ordinato con decreto del ministro per l'interno.

     "Art. 1 ter. - Col provvedimento che approva la convenzione o ordina il trasferimento, ovvero con altro successivo, il ministro per l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale, di intesa col ministro per le finanze, fissa il corrispettivo annuo che l'amministrazione provinciale deve corrispondere alla federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in misura corrispondente alla media della spesa effettiva sostenuta nell'ultimo biennio dalla stessa amministrazione provinciale per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, e comprensiva della quota-parte dovuta dai comuni, a norma delle disposizioni in vigore.

     "L'ammontare di detto corrispettivo può essere variato annualmente con decreto del ministro per l'interno, di intesa col ministro per le finanze, sentita la commissione centrale per la finanza locale, quando lo richiedano le reali necessità dell'assistenza ed in relazione alla situazione finanziaria degli enti obbligati.

     "Art. 1 quater. - I provvedimenti della federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, relativi al servizio di assistenza di cui al precedente articolo, effettuato in sostituzione dell'amministrazione provinciale, sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela stabilite per i provvedimenti dell'amministrazione provinciale, secondo le norme vigenti.

     "Art. 6. - Sono sottoposti alle prescrizioni del presente decreto e a quelle del testo unico 24 dicembre 1934-XII, n. 2316, e del regio decreto 15 aprile 1926-IV, n. 718, i brefotrofi, ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati, che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano, in modo principale, all'assistenza dei fanciulli di cui al precedente art. 4.

     "I detti istituti debbono avere un regolamento speciale che comprenda le disposizioni d'indole sanitaria e amministrativa e un regolamento organico.

     "Art. 6 bis. - La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e nelle case di recezione deve essere affidata ad un medico specializzato in pediatria o in puericultura, il quale è direttamente responsabile dei servizi di fronte all'amministrazione.

     "La predetta direzione riferisce, con rapporti quindicinali, alla federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, dando notizie sull'andamento generale dell'istituto, e comunicando gli elenchi degli illegittimi ammessi a ciascuna forma di assistenza, la natura e la portata degli interventi, le generalità ed il luogo di residenza delle balie e degli allevatori.

     "Art. 17. - In ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza composta dal consigliere di prefettura addetto al servizio dell'assistenza e beneficenza, del medico provinciale, di un delegato della federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di in delegato dell'amministrazione provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica e dermosifilopatica, dove esistano, o, in mancanza, di un medico specializzato.

     "La commissione è nominata con decreto dal prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

     "Essa deve visitare almeno una volta ogni bimestre, i brefotrofi, le case di recezione e gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi.

     "Di tutti gli accertamenti eseguiti la commissione fa un particolareggiato rapporto al prefetto, il quale riferisce al ministero dell'interno, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

     "Il ministero dell'interno dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi".

 

          Art. 2.

     Il governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del regio decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2808; e delle leggi successive che le hanno modificate, nonché tutte le altre disposizioni legislative inerenti alla materia.